Art. 14.
(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui).

      1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno»;

          b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

      2. L'assegno di maternità previsto dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente articolo, è incrementato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1.000 euro.